Anticipazioni ulteriori esigenze

L’Anticipazione può essere richiesta solo nel caso in cui l’aderente abbia maturato almeno un’anzianità pari almeno a otto anniLa richiesta potrà essere inviata al Fondo, via solo dopo aver maturato i richiamati requisiti. Qualora la stessa venisse inoltrata prima del raggiungimento dei requisiti, verrà respinta. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria (8 anni) sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale. Per il riconoscimento dell’anzianità pregressa, in assenza di trasferimento della posizione a PrevAer, l’iscritto dovrà presentare attestazione formale dell'iscrizione da parte di altro Fondo Pensione a cui l'aderente risulta ancora iscritto per far valere l'anzianità degli otto anni di iscrizione.


La documentazione da allegare alla richiesta è la seguente:

 

  • copia del documento d’identità e del codice fiscale (da allegare in ogni caso)
  • attestazione di titolarità del conto corrente rilasciata dalla Banca o dalle Poste (da allegare in ogni caso) clicca qui per alcuni esempi
  • in presenza di una cessione del quinto dello stipendio, e/o delegazione di pagamento, e/o vincolo di natura giudiziaria, estinzione del debito o liberatoria della finanziaria/autorità giudiziaria
  • attestazione formale dell’iscrizione da parte di altro Fondo Pensione a cui l’aderente risulta ancora iscritto per far valere l’anzianità degli 8 anni di iscrizione (eventuale – in caso di anzianità nel Fondo inferiore a 8 anni) 

Fai la richiesta online dalla tua Area riservata:

 

  • Questa richiesta puoi farla anche ONLINE accedendo allArea Riservata (sezione Anticipazioni) clicca qui (verrà acquisita e lavorata dagli Uffici del Fondo in sicurezza e più velocemente) 
  • E' necessario in tal caso associare il tuo smarthphone clicca qui per le istruzioni
  • Potrai inoltre seguire lo stato di avanzamento della tua richiesta collegandoti alla sezione Pratiche della tua Area Riservata

 

In caso di problemi con la produra online:

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  • scarica il modulo di richiesta cartaceo e segui le istruzioni clicca qui 

 Informazioni & Istruzioni

La richiesta potrà essere inviata al Fondo, solo dopo aver maturato i richiamati requisiti. Qualora la stessa venisse inoltrata prima del raggiungimento dei requisiti, verrà respinta.

Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria (8 anni) sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale. Per il riconoscimento dell’anzianità pregressa, in assenza di trasferimento della posizione a PrevAer, l’iscritto dovrà inviare copia di un estratto conto della forma pensionistica precedente, aggiornato alla data della richiesta.

 

L’anticipazione è concessa all’aderente per ulteriori sue esigenze per un importo massimo del 30% della posizione individuale maturata, incrementata delle precedenti anticipazioni percepite e non reintegrate, e al netto della tassazione calcolata per legge. Le somme complessivamente erogate all’aderente a titolo di Anticipazione, tenuto conto di quanto liquidato anche a fronte di precedenti richieste, non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata al lordo degli oneri fiscali, incrementata delle Anticipazioni percepite e non reintegrate.

L’ammontare minimo dell’Anticipazione richiedibile dal Fondo è fissato in € 500,00 (cinquecento/00) al lordo della fiscalità. Eventuali richieste ricevute dal Fondo di ammontare inferiore saranno respinte. Non è consentito presentare più di una domanda di anticipazione per volta, anche sussistendo causali diverse, così come non è consentito presentare una domanda di Anticipazione allorquando non sono completate le operazioni di liquidazione per una precedente richiesta.

La richiesta di anticipazione per ulteriori esigenze non necessità di essere corredata da alcuna documentazione giustificativa di spesa. 

 

In presenza di un contratto di finanziamento contro cessione di quote di stipendio/salario e TFR e/o delegazione di pagamento, e/o vincolo di natura giudiziaria, deve essere prodotta l’attestazione di estinzione del debito o la liberatoria validata dalla società finanziaria e/o dal Giudice. In assenza di attestazione di estinzione del debito o liberatoria, l’anticipazione non può essere richiesta e liquidata.

Il Fondo provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all’erogazione dell’Anticipazione entro 90 giorni dalla ricezione della stessa. Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, il Fondo invia all’aderente richiesta di integrazione; in tal caso, il suddetto termine di 90 giorni decorrerà nuovamente dalla data di completamento della documentazione. L’erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dall’aderente. Sarà possibile seguire lo Stato di avanzamento della pratica e del pagamento collegandosi alla Sezione pratiche dell’area riservata.

Non sarà possibile erogare ulteriori anticipazioni agli aderenti che non abbiano provveduto all’invio della documentazione comprovante le spese sostenute per precedenti anticipazioni e non abbiano restituito le somme non giustificate.

Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere reintegrate dall’aderente, ai sensi dell’art. 11, comma 8 del D. Lgs. 252/2005, in qualsiasi momento, anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di deducibilità di euro 5.164,57. Per le modalità operative contattare il Fondo.


 

 

 

  Per approfondimenti:  si rimanda al Documento sulle anticipazioni clicca qui e al Documento sul Regime fiscale clicca qui.

 


 

Anticipazioni spese sanitarie

L’Anticipazione può essere richiesta in qualsiasi momento da parte dell’aderente per spese a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli, per terapie interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche per un importo massimo della posizione maturata del 75%.


La documentazione da allegare alla richiesta è la seguente:

  • copia documento d’identità e codice fiscale (da allegare in ogni caso);
  • attestazione di titolarità del conto corrente rilasciata dalla Banca o dalle Poste (da allegare in ogni caso), clicca qui per alcuni esempi
  • certificazione a cura della struttura pubblica competente (ASL, ospedali, medico di base del SSN) del carattere straordinario della terapia o dell’intervento
  • copia delle fatture o ricevute fiscali intestate all’interessato relative agli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale (da allegare in ogni caso);
  • consenso al trattamento dei dati personali secondo l’informativa resa dal Fondo ai sensi del Regolamento EU 679/2016 rilasciato dall’iscritto richiedente (da allegare in ogni caso);
  • in caso di richiesta di anticipazione sulla base di preventivo, l’aderente dovrà sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di tutte le responsabilità con l’obbligo di presentare successivamente la documentazione fiscale comprovante la spesa effettivamente sostenuta.
  • in caso di documentazione proveniente dall’estero occorre la traduzione della certificazione;
  • in caso di fatture in valuta non euro è necessario indicare la data di pagamento al fine dell’individuazione del rapporto di cambio.
  • qualora l’anticipazione è richiesta per il coniuge o i figli
    • documento rilasciato dalla competente amministrazione pubblica attestante il rapporto di parentela con l’aderente (Certificato di Stato di famiglia, Certificato di nascita, certificato di matrimonio);
    • copia di un valido documento d’identità dell’aderente e del codice fiscale dei figli o del coniuge, qualora l’anticipazione sia richiesta in loro favore;
    • consenso al trattamento dei dati personali secondo l’informativa resa dal Fondo ai sensi del Regolamento EU 679/2016, rilasciato dal coniuge o dai figli – qualora l’anticipazione sia richiesta a loro favore – o, se minori, da chi ne esercita la potestà genitoriale o da chi ne ha la legale rappresentanza.

Fai la richiesta online dalla tua Area riservata: 

  • Questa richiesta puoi farla anche ONLINE accedendo allArea Riservata (sezione Anticipazioni) clicca qui(verrà acquisita e lavorata dagli Uffici del Fondo in sicurezza e più velocemente)
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Informazioni & Istruzioni

Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all’intervento, purché debitamente documentate, quali le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall’aderente e quelle sostenute dal familiare per prestare assistenza al beneficiario della prestazione.

Le somme complessivamente erogate all’aderente a titolo di Anticipazione, tenuto conto di quanto liquidato anche a fronte di precedenti richieste, non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata al lordo degli oneri fiscali, incrementata delle Anticipazioni percepite e non reintegrate.

L’ammontare minimo dell’Anticipazione richiedibile dal Fondo è fissato in € 500,00 (cinquecento/00) al lordo della fiscalità. Eventuali richieste ricevute dal Fondo di ammontare inferiore saranno respinte. Non è consentito presentare più di una domanda di anticipazione per volta, anche sussistendo causali diverse, così come non è consentito presentare una domanda di Anticipazione allorquando non sono completate le operazioni di liquidazione per una precedente richiesta.

L’Anticipazione può essere richiesta entro 180 giorni dall’effettuazione della spesa.

Il Fondo valutata la particolare necessità e urgenza delle spese documentate da idonea previsione di spesa, può corrispondere all’aderente le somme necessarie prima della terapia o dell’intervento, sulla base di idoneo preventivo di spesa sottoscritto e rilasciato dalla struttura sanitaria presso cui l’intervento sarà effettuato; l’aderente in tal caso si impegna ad inviare la relativa copia della fattura ed a restituire la differenza nel caso in cui la fattura risulti inferiore al preventivo.

L’attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all’aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l’intervento.

In presenza di un contratto di finanziamento contro cessione di quote di stipendio/salario e TFR e/o delegazione di pagamento, e/o vincolo di natura giudiziaria, deve essere prodotta l’attestazione di estinzione del debito o la liberatoria validata dalla società finanziaria e/o dal Giudice, in assenza, l’anticipazione sarà liquidata all'aderente nei limiti dei 4/5 dell'importo netto spettante; il restante 1/5 sarà trattenuto sulla posizione dell’iscritto a garanzia del debito residuo.

Il Fondo provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all’erogazione dell’Anticipazione entro 90 giorni dalla ricezione della stessa. Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, il Fondo invia all’aderente richiesta di integrazione; in tal caso, il suddetto termine di 90 giorni decorrerà nuovamente dalla data di completamento della documentazione. L’erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dall’aderente. Sarà possibile seguire lo Stato di avanzamento della pratica e del pagamento collegandosi alla Sezione pratiche dell’area riservata.

Non sarà possibile erogare ulteriori anticipazioni agli aderenti che non abbiano provveduto all’invio della documentazione comprovante le spese sostenute per precedenti anticipazioni e non abbiano restituito le somme non giustificate.

Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere reintegrate dall’aderente, ai sensi dell’art. 11, comma 8 del D. Lgs. 252/2005, in qualsiasi momento, anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di deducibilità di euro 5.164,57. Per le modalità operative contattare il Fondo.


 Per approfondimenti: si rimanda al Documento sulle anticipazioni clicca qui e al Documento sul Regime fiscale clicca qui.

 

Anticipazioni interventi di manutenzione prima casa

L’Anticipazione può essere richiesta solo nel caso in cui l’aderente abbia maturato almeno un’anzianità pari almeno a otto anniLa richiesta potrà essere inviata al Fondo, via solo dopo aver maturato i richiamati requisiti. Qualora la stessa venisse inoltrata prima del raggiungimento dei requisiti, verrà respinta. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria (8 anni) sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale. Per il riconoscimento dell’anzianità pregressa, in assenza di trasferimento della posizione a PrevAer, l’iscritto dovrà presentare attestazione formale dell'iscrizione da parte di altro Fondo Pensione a cui l'aderente risulta ancora iscritto per far valere l'anzianità degli otto anni di iscrizione.


La documentazione da allegare alla richiesta è la seguente:

La documentazione da produrre da parte dell’aderente o del beneficiario dell’acquisto è la seguente:

  • copia documento d’identità e codice fiscale; (da allegare in ogni caso) clicca qui per alcuni esempi
  • attestazione di titolarità del conto corrente rilasciata dalla Banca o dalle Poste (da allegare in ogni caso)
  • autocertificazione attestante che trattasi di prima casa di abitazione dell’iscritto. Compilare per iscritto o per figlio solo nel caso in cui non si abbia ancora la residenza presso l’immobile da ristrutturare (da allegare in ogni caso)
  • copia di idonea documentazione attestante la proprietà dell’immobile da ristrutturare (da allegare in ogni caso)
  • se gli interventi riguardano parti comuni dell’immobile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese:copia dichiarata conforme all’originale dall’iscritto con apposizione della propria firma della concessione, dell’autorizzazione ovvero della comunicazione di inizio dei lavori, se previste dalla normativa edilizia, e della comunicazione alla ASL, ove necessaria in base alle norme sulla sicurezza dei cantieri, ovvero autocertificazione attestante il possesso dei suddetti titoli abilitativi e che gli interventi rientrano tra quelli fiscalmente agevolabili (detrazione IRPEF) (Allegato 3 relativo invio della documentazione prevista per le varie fattispecie)in presenza di una cessione del quinto dello stipendio, e/o delegazione di pagamento, e/o vincolo di natura giudiziaria, estinzione del debito o liberatoria della finanziaria/autorità giudiziaria
    • copia delle fatture o ricevute fiscali intestate all’interessato o al condominio
    • E’ possibile richiedere l’anticipazione presentando dei preventivi di spesa: in questo caso produrre al Fondo non appena disponibili, copia delle fatture relative attestanti le spese sostenute, delle quietanze e dei bonifici bancari o postali a comprova dell’avvenuto pagamento che dovranno pervenire al fondo nel minor tempo possibile. Dalla ricevuta deve risultare: la causale del versamento il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento (in caso di interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, dal bonifico deve risultare il codice fiscale del condominio e quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento). Nel caso in cui la somma erogata come anticipazione sia superiore a quella documentata come spesa l’aderente è tenuto a versare al fondo la differenza tra i due importi al fine di reintegrare la sua posizione
  • in caso di documentazione proveniente dall’estero occorre la traduzione della documentazione stessa
  • in caso di pagamenti in valuta non euro è necessario indicare la data di pagamento al fine dell’individuazione del rapporto di cambio
  • in caso di richiesta di anticipazione sulla base di preventivo, l’aderente dovrà sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di tutte le responsabilità con l’obbligo di presentare successivamente la documentazione fiscale comprovante la spesa effettivamente sostenuta che dovrà pervenire al fondo nel minor tempo possibile
  • qualora l’anticipazione è richiesta per i figli:
    • documento rilasciato dalla competente amministrazione pubblica attestante il rapporto di parentela con l’aderente (Certificato di Stato di famiglia, Certificato di nascita)
    • copia di un valido documento d’identità dell’aderente e del codice fiscale dei figlio
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  • Questa richiesta puoi farla anche ONLINE accedendo allArea Riservata (sezione Anticipi) clicca qui (verrà acquisita e lavorata dagli Uffici del Fondo in sicurezza e più velocemente)
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  • Potrai inoltre seguire lo stato di avanzamento della tua richiesta collegandoti alla sezione Pratiche della tua Area Riservata

 

In caso di problemi con la produra online:

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Informazioni & Istruzioni

L’Anticipazione è concessa all’aderente è riconosciuta all’aderente per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Tali interventi devono riguardare la prima casa di abitazione dell’aderente o dei figli. Per prima casa di abitazione si intende quella di proprietà dell’iscritto o del figlio destinata alla loro residenza ovvero dimora abituale incluso l’immobile acquistato a titolo di successione ereditaria, di donazione o permuta. E’ quindi escluso il conseguimento dell’anticipazione per sostenere spese di ristrutturazione nel caso in cui l’immobile non sia di proprietà dell’aderente, o dei sui figli, ma di terzi anche laddove l’immobile sia destinato ad abitazione principale.

L’Anticipazione è concessa per i seguenti interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per progettazione ed esecuzione dei lavori, perizie e sopralluoghi, altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento, acquisto dei materiali, oneri di urbanizzazione, IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti e documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41.

Le somme complessivamente erogate all’aderente a titolo di Anticipazione, tenuto conto di quanto liquidato anche a fronte di precedenti richieste, non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata al lordo degli oneri fiscali, incrementata delle Anticipazioni percepite e non reintegrate. L’ammontare minimo dell’Anticipazione richiedibile dal Fondo è fissato in € 500,00 (cinquecento/00) al lordo della fiscalità. Eventuali richieste ricevute dal Fondo di ammontare inferiore saranno respinte. Non è consentito presentare più di una domanda di anticipazione per volta, anche sussistendo causali diverse, così come non è consentito presentare una domanda di Anticipazione allorquando non sono completate le operazioni di liquidazione per una precedente richiesta.

L’Anticipazione è erogabile in relazione ad interventi terminati nei 12 mesi antecedenti la data della richiesta.

In presenza di un contratto di finanziamento contro cessione di quote di stipendio/salario e TFR e/o delegazione di pagamento, e/o vincolo di natura giudiziaria, deve essere prodotta l’attestazione di estinzione del debito o la liberatoria validata dalla società finanziaria e/o dal Giudice. In assenza di attestazione di estinzione del debito o liberatoria, l’anticipazione non può essere richiesta e liquidata.

Il Fondo provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all’erogazione dell’Anticipazione entro 90 giorni dalla ricezione della stessa. Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, il Fondo invia all’aderente richiesta di integrazione; in tal caso, il suddetto termine di 90 giorni decorrerà nuovamente dalla data di completamento della documentazione. L’erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dall’aderente. Sarà possibile seguire lo Stato di avanzamento della pratica e del pagamento collegandosi alla Sezione pratiche dell’area riservata.

Qualora la richiesta di anticipazione sia corredata da documentazione preliminare o provvisoria (preventivi di spesa, …) dovrà essere inviata la documentazione definitiva a chiusura della richiesta erogata. Il Fondo provvederà a sollecitare gli aderenti che non hanno inviato la documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute. Non sarà possibile erogare ulteriori anticipazioni agli aderenti che non abbiano provveduto all’invio della documentazione comprovante le spese sostenute per precedenti anticipazioni e non abbiano restituito le somme non giustificate.

Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere reintegrate dall’aderente, ai sensi dell’art. 11, comma 8 del D. Lgs. 252/2005, in qualsiasi momento, anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di deducibilità di euro 5.164,57. Per le modalità operative contattare il Fondo.


 


 

 Per approfondimenti: si rimanda al Documento sulle anticipazioni clicca qui e alDocumento sul Regime fiscale clicca qui.

Anticipazioni acquisto prima casa

L’Anticipazione può essere richiesta solo nel caso in cui l’aderente abbia maturato almeno un’anzianità pari almeno a otto anniLa richiesta potrà essere inviata al Fondo, via solo dopo aver maturato i richiamati requisiti. Qualora la stessa venisse inoltrata prima del raggiungimento dei requisiti, verrà respinta. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria (8 anni) sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale. Per il riconoscimento dell’anzianità pregressa, in assenza di trasferimento della posizione a PrevAer, l’iscritto dovrà presentare attestazione formale dell'iscrizione da parte di altro Fondo Pensione a cui l'aderente risulta ancora iscritto per far valere l'anzianità degli otto anni di iscrizione.


La documentazione da allegare alla richiesta è la seguente:

  • copia documento d’identità e codice fiscale; (da allegare in ogni caso)
  • attestazione di titolarità del conto corrente rilasciata dalla Banca o dalle Poste (da allegare in ogni caso) clicca qui per alcuni esempi
  • dichiarazione sostitutiva di atto notorio o autocertificazione attestante che trattasi di prima casa di abitazione e che l’iscritto o il figlio non è titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare, né titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni; (da allegare in ogni caso)
  • dichiarazione di voler trasferire, entro 18 mesi dall’acquisto dell’abitazione, la propria residenza presso l’immobile acquistato; (da allegare in ogni caso)
  • in caso di acquisto da terzi, è necessario allegare alla domanda copia dell’atto notarile di compravendita, altrimenti copia del preliminare di compravendita (successivamente dovrà essere prodotto il rogito definitivo); qualora l’efficacia del contratto preliminare di compravendita sia subordinato all’ottenimento di un mutuo, è necessario produrre la dichiarazione di accettazione del mutuo da parte dell’Istituto mutuante; qualora il contratto preliminare di compravendita non sia redatto da un notaio, è necessario allegare anche la copia degli assegni e/o bonifici bancari versati a titolo di caparra confirmatoria all’atto della sottoscrizione;
  • in caso di acquisto in cooperativa, occorre produrre, in via provvisoria, copia dell’estratto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione dell’alloggio, il contratto di appalto sottoscritto dall’iscritto o dal legale rappresentante della cooperativa e la documentazione degli esborsi sostenuti; in via definitiva, nonappena disponibile, dovrà prodursi copia dell’atto pubblico di assegnazione dell’alloggio e copia delle quietanze e dei bonifici degli acconti pagati;
  • in caso di costruzione in proprio
  • qualora siano presentati preliminari di compravendita o preventivi di spesa l’aderente dovrà sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di tutte le responsabilità con l’obbligo di presentare successivamente il rogito definitivo e la documentazione fiscale comprovante la spesa effettivamente sostenuta che dovranno pervenire al fondo nel minor tempo possibile;
  • in presenza di una cessione del quinto dello stipendio, e/o delegazione di pagamento, e/o vincolo di natura giudiziaria, estinzione del debito o liberatoria della finanziaria/autorità giudiziaria;
  • in caso di documentazione proveniente dall’estero occorre la traduzione della certificazione;
  • in caso di fatture in valuta non euro è necessario indicare la data di pagamento al fine dell’individuazione del rapporto di cambio.
  • qualora l’anticipazione è richiesta per il coniuge o i figli:
    • documento rilasciato dalla competente amministrazione pubblica attestante il rapporto di parentela con l’aderente (Certificato di Stato di famiglia, Certificato di nascita, certificato di matrimonio);
    • copia di un valido documento d’identità dell’aderente e del codice fiscale dei figli o del coniuge, qualora l’anticipazione sia richiesta in loro favore. 

Fai la richiesta online dalla tua Area riservata:
 

Questa richiesta puoi farla anche ONLINE accedendo allArea Riservata (sezione Anticipazioni) clicca qui (verrà acquisita e lavorata dagli Uffici del Fondo in sicurezza e più velocemente

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Potrai inoltre seguire lo stato di avanzamento della tua richiesta collegandoti alla sezione Pratiche della tua Area Riservata 

 

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  • scarica il modulo di richiesta cartaceo e segui le istruzioni clicca qui 

Informazioni & Istruzioni

L’Anticipazione è concessa all’aderente per le spese da sostenere a fronte dell’acquisto, per sé o per i figli, della prima casa. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all’acquisto, purché debitamente documentate. Si considera prima casa di abitazione quella destinata a residenza o dimora abituale e per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto. L’Anticipazione può essere richiesta anche nel caso in cui l’acquisto della prima abitazione risulti effettuato del tutto o in parte dal coniuge dell’aderente purché tra i coniugi vi sia il regime di comunione dei beni e l’aderente abbia i requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni in materia di imposte indirette.

Le somme complessivamente erogate all’aderente a titolo di Anticipazione, tenuto conto di quanto liquidato anche a fronte di precedenti richieste, non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata al lordo degli oneri fiscali, incrementata delle Anticipazioni percepite e non reintegrate. L’ammontare minimo dell’Anticipazione richiedibile dal Fondo è fissato in € 500,00 (cinquecento/00) al lordo della fiscalità. Eventuali richieste ricevute dal Fondo di ammontare inferiore saranno respinte. Non è consentito presentare più di una domanda di anticipazione per volta, anche sussistendo causali diverse, così come non è consentito presentare una domanda di Anticipazione allorquando non sono completate le operazioni di liquidazione per una precedente richiesta.

Non è concessa l’anticipazione in caso di successivo acquisto di pertinenza della prima casa di abitazione già di proprietà dell’iscritto. E’ altresì escluso il conseguimento dell’anticipazione per l’acquisto della proprietà di immobili che non comportino oneri a carico dell’iscritto, come nel caso di acquisti a titolo gratuito (ad esempio in caso di donazione). Ai fini dell’erogazione dell’Anticipazione, sono prese in considerazione le seguenti tipologie: acquisto da terzi, acquisto in cooperativa, costruzione in proprio. L’Anticipazione non può essere richiesta decorsi 18 mesi dal perfezionamento dell’acquisto o dall’assegnazione dell’alloggio limitatamente agli acquisti in cooperativa. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all’acquisto, purché debitamente documentate.

In presenza di un contratto di finanziamento contro cessione di quote di stipendio/salario e TFR e/o delegazione di pagamento, e/o vincolo di natura giudiziaria, deve essere prodotta l’attestazione di estinzione del debito o la liberatoria validata dalla società finanziaria e/o dal Giudice. In assenza di attestazione di estinzione del debito o liberatoria, l’anticipazione non può essere richiesta e liquidata.

Il Fondo provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all’erogazione dell’Anticipazione entro 90 giorni dalla ricezione della stessa. Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, il Fondo invia all’aderente richiesta di integrazione; in tal caso, il suddetto termine di 90 giorni decorrerà nuovamente dalla data di completamento della documentazione. L’erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dall’aderente. Sarà possibile seguire lo Stato di avanzamento della pratica e del pagamento collegandosi alla Sezione pratiche dell’area riservata.

Qualora la richiesta di anticipazione sia corredata da documentazione preliminare o provvisoria (atto preliminare di compravendita, atto di prenotazione alloggio per acquisto in cooperativa, fatture che attestino i pagamenti ...), dovrà essere inviata la documentazione definitiva a chiusura della richiesta erogata. Il Fondo provvederà a sollecitare gli aderenti che non hanno inviato la documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute. Non sarà possibile erogare ulteriori anticipazioni agli aderenti che non abbiano provveduto all’invio della documentazione comprovante le spese sostenute per precedenti anticipazioni e non abbiano restituito le somme non giustificate.

Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere reintegrate dall’aderente, ai sensi dell’art. 11, comma 8 del D. Lgs. 252/2005, in qualsiasi momento, anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di deducibilità di euro 5.164,57. Per le modalità operative contattare il Fondo.


  

  Per approfondimenti:  si rimanda al Documento sulle anticipazioni clicca qui e al Documento sul Regime fiscale clicca qui.

Modulo modifica del comparto di investimento

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