Le prestazioni

Una volta raggiunto il pensionamento, l'Associato può richiedere a PREVAER una rendita vitalizia (pensione, diretta o con eventuale reversibilità) proporzionata a quanto versato e ai rendimenti ottenuti oppure può chiedere parte del montante in capitale (fino ad un massimo del 50%) ed il restante sotto forma di pensione.

L'associato al momento dell'interruzione del rapporto di lavoro può riscattare la somma versata ed i relativi interessi sotto forma di capitale qualora:

  • non avesse i requisiti minimi di iscrizione a PREVAER che danno diritto alla prestazione pensionistica (5 anni di iscrizione al Fondo),
  • convertendo il 70% del montante finale in rendita non si ottiene una rendita annua superiore al 50% del valore dell'assegno sociale.
Chi siamo

Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l’aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:

  • trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
  • riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
  • riscattare l’intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
  • riscattare l’intera posizione individuale maturata in caso di perdita dei requisiti di partecipazione a Prevaer; in questo caso la tassazione sui contributi versati è pari al 23%;
  • mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.

In caso di decesso dell’aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

Anticipazioni
L’aderente può conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

  • in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  • decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
  • decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per esercitare il diritto all’anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente e in qualsiasi momento.

Nella sezione Documenti del sito è presente il Regolamento sulle anticipazioni aggiornato che spiega nel dettaglio procedure e modalità per la richiesta delle anticipazioni clicca qui .


Trasferimenti e riscatti
L’aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.